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Brexit: regime IVA e doganale

IL 31 dicembre 2020 terminerà la fase transitoria che prevede la graduale uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. “Brexit”), con conseguenti ricadute sulle operazioni commerciali che verranno perfezionate tra soggetti residenti in UE e soggetti residenti nel Regno Unito.

A partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea e, pertanto, sarà considerato un Paese Terzo in ogni operazione commerciale.

Di seguito si riepilogano le prime conseguenze in materia dazi doganali e IVA nello scenario post-Brexit decorrente dal 1° gennaio 2021:

Brexit: regime IVA e doganale

Dogane.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito applicherà la Convenzione per il Transito Comune, pertanto per importare o esportare merci da/verso il Regno Unito sarà necessario adempiere le formalità doganali connesse al transito presso l’ufficio doganale di destinazione. Tuttavia, l’art. 47 dell’Accordo di Recesso stabilisce che continuano ad applicarsi le regole unionali di libera circolazione a tutte le merci la cui movimentazione abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 2020 e si concluda nel 2021. Per dimostrare che gli spostamenti sono iniziati nel 2020 e si sono conclusi successivamente occorre fornire la prova dell’inizio dello spostamento tramite un documento di trasporto o qualsiasi altro documento equivalente purché sia visibile la data in cui è iniziato lo spostamento.

Acquisti e cessioni di beni.

  • La merce proveniente dal territorio del Regno Unito costituirà una importazione che dovrà essere accompagnata da una dichiarazione doganale di importazione. L’acquisto di merci da operatori britannici sarà assoggettata al pagamento dell’IVA (senza peraltro poter applicare più il meccanismo del reverse charge) e dei dazi doganali.
  • Le cessioni di beni a clienti britannici costituiranno vere e proprie esportazioni, pertanto il cedente italiano potrà beneficiare della non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/1972 e dovrà presentare la dichiarazione doganale d’esportazione.

Quanto agli acquisti e alle cessioni in corso al 31 dicembre 2020, l’Accordo di Recesso stabilisce che il trasporto o la spedizione di beni dal territorio del Regno Unito a uno Stato membro UE (e viceversa) continueranno a essere considerati ai fini IVA come operazioni intracomunitarie purché la spedizione o il trasporto abbiano data anteriore al 31 dicembre 2020 e si siano conclusi nel 2021. Qualora invece il trasporto o la spedizione abbiano avuto inizio nel 2021 con fattura anticipata nel 2020, la non imponibilità ai fini IVA trova la sua ragione nel presupposto che la fattura anticipata condivide la natura dell’operazione futura di esportazione. Pertanto, l’esportazione deve risultare da un documento doganale supportato da tutte le fatture relative a tale esportazione (sia quelle emesse nel 2020 a titolo di acconto che quella eventualmente emessa a saldo nel 2021).

Resi con oneri a carico del venditore (Delivery Duty Paid).

Dal 2021 una cessione resa con tale meccanismo sarà più complessa, poiché richiederà al venditore non solo il pagamento alla dogana inglese dell’IVA e di eventuali dazi, ma anche lo svolgimento di tutte le formalità connesse all’importazione “franco destino”.

Operazioni triangolari.

La Brexit avrà ricadute sulla semplificazione delle triangolazioni in cui sia incluso un promotore britannico (ExtraUE). A titolo esemplificativo, in presenza di un acquirente residente nel Regno Unito, che acquista beni da un venditore italiano il quale si impegna alla consegna diretta al cliente UE del promotore, ci si troverà dinnanzi a un’operazione triangolare con un soggetto extracomunitario. Ne consegue che il cedente residente dovrà emettere fattura applicando l’IVA italiana. Si evidenzia che, in alternativa, per poter configurare una triangolazione comunitaria il soggetto ExtraUE è tenuto a nominare un rappresentante fiscale in Italia, non potendo più richiedere l’identificazione diretta, che è riconosciuta solo agli operatori UE.

Lavorazione di beni.

Il transito in dogana dei beni destinati a lavorazione nel Regno Unito dovrà essere effettuato presentando un documento contenente la descrizione e le caratteristiche delle merci movimentate (esempio: fattura proforma priva di rilevanza fiscale). L’iter delle merci oggetto di lavorazione si distingue a seconda della natura dell’esportazione:

  • In caso di esportazione temporanea, al momento dell’invio sarà necessario ottenere preventivamente la relativa autorizzazione doganale. Al rientro delle merci i diritti doganali saranno calcolati sul compenso di lavorazione e sull’eventuale aggiunta di materiali nel processo di lavorazione effettuato dal soggetto ExtraUE.
  • In caso di esportazione definitiva, per l’invio dei beni sarà sufficiente accompagnare la spedizione con una bolletta doganale di export senza alcuna preventiva autorizzazione doganale. In tal caso saranno assoggettate al pagamento dei diritti doganali tutte le merci esportate (anche quelle a suo tempo esportate per la lavorazione) e il compenso di lavorazione.

All’atto della reimportazione dei beni oggetto di lavorazione in UK si dovrà procedere all’assolvimento dell’IVA in dogana. In particolare, tale importo dovrà essere ridotto dell’ammontare IVA già assolta in autofattura dal committente nazionale. Qualora il committente nazionale non sia in grado di dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla prestazione di lavorazione, la liquidazione e il pagamento dell’imposta dovrà essere assolta in dogana. In tale ultimo caso, l’autofattura relativa alla prestazione della lavorazione non riporterà il calcolo dell’IVA e avrà l’indicazione “IVA assolta in dogana con documento doganale n…..”

Vi terremo aggiornati su eventuali specifici accordi che potrebbero delinearsi all’esito dei negoziati di questi giorni tra l'UE e il Regno Unito.