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Brexit: tutela dei diritti PI

A partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea e, pertanto, sarà considerato un Paese Terzo in ogni operazione commerciale.

Brexit: tutela dei diritti PI

In materia di proprietà intellettuale, già con nota del 18 giugno 2020 (consultabile a questo link), l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) aveva suggerito ai portatori di interessi ovvero ai:

  • titolari di un marchio dell'Unione europea (marchio UE),
  • titolari di un disegno o modello comunitario registrato o di un modello comunitario non registrato a norma del diritto dell'Unione,
  • ai richiedenti un marchio UE o un disegno o modello comunitario registrato e
  • agli operatori commerciali che possano fare affidamento su tali regolamenti

di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione.

Le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede di attività principale oppure uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel Regno Unito dovranno in particolare tener conto dell'esigenza di designare tempestivamente un rappresentante abilitato a norma del diritto dell'Unione a fini di rappresentanza dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme comunitarie nel settore dei marchi e dei disegni e modelli UE, in particolare i regolamenti (UE) 2017/10017 e (CE) n. 6/20028 Le conseguenze riguarderanno in particolare:

  • Ambiti di applicazione territoriale
  • Legge applicabile ai titolari di marchi UE
  • Uso del marchio UE nel Regno Unito e mantenimento dei diritti
  • Rivendicazioni di preesistenza relativi a marchi UE
  • Rappresentanza dinanzi all’EUIPO

In ogni caso, l'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) dell'accordo di recesso prevede la continuità della tutela dei marchi UE, dei disegni o modelli comunitari registrati nel Regno Unito.

Dopo la fine del periodo di transizione, i titolari dei diritti registrati diventeranno, senza alcun riesame, titolari di un diritto equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato. Si segnala, a questo proposito, che potrebbero insorgere criticità legate alla legislazione domestica e che, pertanto, l’utilizzo del marchio UE nel Regno Unito potrebbe comportare contenziosi giudiziari nel Paese.

Per maggiori informazioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e su altre questioni scaturenti dalla fine del periodo di transizione, non esitate a contattarci.