InsightPublications

Share :

Violazione del diritto all’immagine

George Clooney ed Elisabetta Canalis “paparazzati” a Villa Oleandra: è violazione del diritto all’immagine
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ord. n. 17217/21; dep. il 16 giugno 2021)

Violazione del diritto all’immagine

Il caso

La vicenda trae origine dalla decisione di George Clooney di convenire in giudizio il Gruppo Editoriale Mondadori e Alfonso Signorini (direttore del periodico “Chi”) lamentando la violazione del diritto all’immagine per essere stato “paparazzato” in atteggiamenti intimi con l’allora compagna Elisabetta Canalis, presso la sua nota Villa comasca. L’attore chiedeva contestualmente la pubblicazione della decisione giudiziale sullo stesso periodico che aveva pubblicato illegittimamente gli scatti.

I primi due gradi di giudizio

In primo grado i giudici condannavano in solido il Gruppo Editoriale e il direttore del giornale al risarcimento dei danni, per un ammontare pari a 300.000 €, accogliendo la domanda di Clooney e disponendo la pubblicazione della sentenza sul settimanale “Chi”.
La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, riducendo la condanna a 40.000 € sul presupposto che risultasse provata, sì, la violazione del diritto alla riservatezza, ma che la quantificazione operata dai giudici delle prime cure fosse eccessiva, perché comprensiva del riconoscimento di un danno patrimoniale.
Secondo i giudici di secondo grado, infatti, il danno patrimoniale non poteva dirsi provato, in quanto, alla luce del fatto che l’attore non avesse dato alcun consenso alla pubblicazione delle immagini relative alla propria vita privata, lo stesso aveva pure, indirettamente, negato qualunque possibilità di sfruttamento economico di quelle stesse immagini.
Del pari, la Corte riteneva che la lesione avesse avuto una durata limitata del tempo, e che le foto scattate non configurassero un’intrusività sufficiente a riconoscere un danno patrimoniale di tale entità.

Il ricorso per Cassazione

Clooney proponeva allora ricorso per Cassazione sostenendo l’erroneità del mancato riconoscimento della voce di danno patrimoniale da parte della Corte d’Appello, sul presupposto che i danni patrimoniali debbano considerarsi in re ipsa tutte le volte in cui conseguano all’illecita pubblicazione dell’immagine altrui.
Secondo la star, la Corte d’Appello avrebbe inoltre errato nel ritenere che la rinuncia alla pubblicazione delle fotografie escludesse di per sé qualunque possibilità di sfruttamento economico delle stesse. Infatti, argomentano i legali di Clooney nel ricorso, tale volontà, quand’anche esplicitamente espressa, resta comunque reversibile, e dunque “suscettibile di ripensamento nel tempo”.

La decisione della Corte

La Corte accoglie le doglianze di George, ed in particolare il motivo di ricorso di cui si è detto, ripercorrendo argomentazioni e non discostandosi da alcune proprie pronunce più o meno risalenti, stabilendo che dall’espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla vita privata di un VIP non possa discendere automaticamente l’abbandono del proprio diritto all’immagine.
La scelta di non voler pubblicare certe fotografie o di non voler sfruttare economicamente i propri dati personali non attribuisce a terzi il diritto di usurpare tale diritto, che resta in capo al suo legittimo titolare.
La divulgazione di fotografie tramite pubblicazione sul giornale costituisce pertanto violazione del diritto all’immagine e alla riservatezza, e attribuisce di conseguenza un diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che può essere determinato in via equitativa.

by Ilaria Frascarolo