InsightPublications

Share :

Nuovo Regolamento (EU) 2021/821

Il 9 settembre 2021 è entrato in vigore il Reg. (UE) 2021/821 che – sostituendo il precedente Regolamento (CE) 428/2009 - istituisce un nuovo regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

E' importante che le aziende agiscano tempestivamente, al fine di verificare l’impatto della nuova disciplina sul proprio business in materia di export control. In particolare, sarà necessario valutare l’adozione di un apposito programma interno di conformità, atto a garantire un controllo sistematico sulle esportazioni ed eliminare o ridurre il rischio di sanzioni da parte delle Autorità competenti. Di seguito, si elencano alcune delle principali novità introdotte.

Nuovo Regolamento (EU) 2021/821

Cosa sono i prodotti a duplice uso?
Ricordiamo che i prodotti a duplice uso sono beni come, ad esempio software e materiali elettrocini, che possono essere utilizzati sia per scopi civili sia militari e quindi, potenzialmente, potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche. Dunque, il controllo sulle attività transnazionali aventi ad oggetto beni a duplice uso è uno strumento fondamentale per la tutela della sicurezza, nella lotta contro il terrorismo e contro la violazione dei diritti umani.

Quali novità vengono introdotte dal Regolamento (UE) 2021/821?
Il nuovo Regolamento UE approvato dal Parlamento Europeo prevede un’intensificazione dei controlli sulle tecnologie emergenti garantendo maggiore trasparenza e scambio di informazioni tra gli Stati Membri e nei confronti di Paesi terzi e del settore privato, introducendo obblighi di dovuta diligenza in capo a quest’ultimo.

In particolare, tra le altre, vengono introdotte le seguenti novità:

  • un'autorizzazione generale di esportazione - rilasciata dal MAECI - per i trasferimenti infragruppo di software e tecnologie a duplice uso verso paesi specifici (EU007) e un’autorizzazione all'esportazione per alcuni elementi di crittografia (EU008);
  • l’estensione del controllo alle attività di assistenza tecnica (anche da remoto), avente ad oggetto prodotti a duplice uso in favore di committenti ubicati in Paesi terzi e in presenza di determinate condizioni;
  • l’estensione dei controlli ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (c.d. prodotti di sorveglianza informatica);
  • la richiesta di autorizzazione all’esportazione con riguardo a beni presenti negli elenchi di controllo nazionali di un altro Stato membro, per motivi di pubblica sicurezza, compresa la prevenzione di atti di terrorismo e la tutela dei diritti umani;
  • validità delle autorizzazioni globali e individuali per un massimo di due anni e conservazione dei registri per almeno cinque anni dopo la fine dell'anno solare in cui è avvenuto il trasferimento;
  • adozione di un programma interno di conformità, al fine del rilascio dell’autorizzazione generale concessa per il trasferimento di software e tecnologie tra società di un medesimo gruppo (EU007).

Ricordandovi che il nostro Studio è anche accreditato in qualità di Export Compliance Officer presso l'EIFEC (clicca qui per saperne di più), rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.