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Il nuovo spesometro estero 2022

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 293384 in data 28 ottobre 2021, in tema di esterometro che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022, a seguito della modifica intervenuta all’ art. 1, comma 3-bis D.Lgs. 127/2015.

A partire dal 1° gennaio 2022 i dati relativi a tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazione di servizi) effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (“SDI”). Pertanto, le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dovranno essere emesse e registrate in modalità elettronica, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse mediante lo SDI entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dall’effettuazione della operazione).
  2. Le fatture ricevute dovranno essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute.

Si sottolinea che:

  • Rileva esclusivamente che la controparte del soggetto passivo IVA italiano non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (non rileva che il soggetto estero sia un soggetto passivo IVA ovvero un “privato”);
  • Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia;
  • Il nuovo spesometro estero non incide sugli obblighi/modalità di compilazione e trasmissione dei Modelli Intra che resteranno quindi immutate.

 

Il nuovo spesometro estero 2022

Soggetti obbligati: Soggetti iva residenti o stabiliti in Italia per i quali è obbligatorio emettere fattura elettronica

Soggetti esonerati:

  • Contribuenti minimi/forfettari
  • Produttori agricoli in regime di esonero
  • Società/associazioni/enti che applicano il regime forfetario ex legge 398/91

Operazioni escluse: l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

  • emessa bolletta doganale (importazioni/esportazioni)
  • emessa / ricevuta fattura elettronica.

I dati relativi alle fatture vanno inviati tramite un file in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato).

Infine, si evidenzia che sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere:

  • 2 euro per ciascuna fattura con il limite massimo di 400 euro mensili (anziché del previgente limite di 1.000 euro per ciascun trimestre).
  • La sanzione di 400 euro è ridotta alla metà (massimo 200 euro mese) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.