InsightPublications

Share :

La sanatoria delle irregolarità formali

La Legge di Bilancio 2023 (D.Lgs. n. 197 del 29 dicembre 2022) ha introdotto, ai commi dal 166 al 173, la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commessi fino al 31 ottobre 2022

La sanatoria delle irregolarità formali

TIPOLOGIA DI ERRORE SANABILE 
Possono essere sanate tutte le violazioni di natura formale che, pertanto, non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, quali ad esempio:

  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  •  l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997); 
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

TIPOLOGIA DI ERRORE NON SANABILE
Non rientrano nella sanatoria le violazioni benché formali, relative a comparti impositivi diversi da imposte sui redditi e IVA, quale ad esempio, l’imposta di registro. 
Altresì non saranno sanabili le violazioni formali il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, vale a dire al 1° gennaio 2023.

Alcuni tra gli errori non sanabili sono i seguenti:

  • l'omessa o infedele dichiarazione;
  • l’obbligo di monitoraggio fiscale da RW;
  • l’omessa o infedele fatturazione.

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE
Per il perfezionamento della sanatoria è necessario:

  • rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024;
  • procedere con il versamento di un importo pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, seppur, in caso di pluralità di violazioni, il contribuente possa scegliere cosa sanare.

Il pagamento degli importi deve avvenire in due rate di pari importo da versare entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.