CHI PUO' USUFRUIRE DELLA RIVALUTAZIONE
Possono usufruire della rivalutazione i soggetti che detengono partecipazioni al di fuori del regime di impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, ecc.) con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2023.
Per avvalersi di questa facoltà è necessario che entro il 15 novembre 2023 si provveda:
- al versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata, sulle successive due si applicano gli interessi al tasso del 3%);
- alla redazione e giuramento della perizia di stima, necessaria solo per le partecipazioni non quotate.
MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE FISCALE PER LE PARTECIPAZIONI NEGOZIATE
La modalità di calcolo ha suscitato non pochi dubbi interpretativi.
A tal fine si segnala che in un analogo precedente (circolare 188/E del 1998), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre prima calcolare la media aritmetica del mese di dicembre in valuta e poi convertire il risultato in euro al cambio del giorno di riferimento della rideterminazione (31 dicembre 2022 dato che non vi sono quotazioni al 1° gennaio 2023).
Applicando per analogia lo stesso criterio, si dovrebbe determinare la media delle quotazioni per il mese di dicembre 2022 e, in caso di titoli espressi in valuta estera, convertirli al tasso di cambio del 31/12/2022. Sul punto si attendono gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, è probabile che tale rivalutazione non riscuota grande successo per tre ordini di motivi:
- in molti portafogli sono presenti minusvalenze realizzate e latenti che difficilmente potranno essere compensate con future plusvalenze;
- l’imposta sostitutiva al 16% fa sì che la rivalutazione convenga solo nei casi in cui il valore rideterminato sia almeno pari a ben 2,6 volte il costo medio d’acquisto del titolo;
- in caso di rivalutazione, l’eventuale minusvalenza in sede di realizzo della partecipazione non assume rilevanza ai fini fiscali (i.e. non può essere utilizzata per compensare le plusvalenze aventi la medesima natura).