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Bonus edilizi: Stop a cessione del credito e sconto in fattura

Con il D.L n.11/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2023 ed in vigore a partire dal 17 febbraio, non è più possibile né cedere i crediti derivanti dai Bonus edilizi, né richiedere lo sconto in fattura.  Resta impregiudicata la possibilità di fruire delle agevolazioni in forma di detrazione fiscale.

La motivazione di tale blocco è la salvaguardia dei conti pubblici.
Il blocco è previsto per tutti gli interventi contenuti all’articolo 121 del D.L. 34/2020, ovvero:

  • Recupero del patrimonio edilizio (c.d. “Bonus casa”);
  • Efficienza energetica (c.d. “Ecobonus”) ;
  • Adozione di misure antisismiche (c.d. “Sismabonus”);
  • “Bonus facciate”;
  • Installazione impianti fotovoltaici;
  • Installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • “Superbonus”.
Bonus edilizi: Stop a cessione del credito e sconto in fattura

REGIME TRANSITORIO
È prevista una disciplina transitoria per i lavori già avviati alla data del 17 febbraio 2023.
In particolare, per le spese rientranti nel “Superbonus”, il blocco non trova applicazione se in data antecedente al 17 febbraio:

Per gli interventi condominiali:

  • è stata presentata la CILAS;
  • risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori;

Per gli interventi su singole unità:

  • è stata presentata la CILAS;

Per gli interventi che comportano la demolizione:

  • è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per le agevolazioni diverse dal “Superbonus”, il blocco non trova applicazione se in data antecedente al 17 febbraio:

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI CESSIONARI 
L’articolo 1 del Decreto in commento precisa l’esclusione della responsabilità solidale (salvo i casi di dolo) per i cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito d’imposta e risultano in possesso della documentazione seguente:

  • titolo edilizio abilitativo dell'intervento, come la CILAS, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;
  • notifica preliminare alla ASL;
  • documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate;
  • visura catastale dell'immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;
  • asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;
  • delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni;
  • attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;
  • visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio, in caso di intervento di soggetti a tal fine obbligati.

Per i correntisti che hanno acquistato i crediti d’imposta dalle banche, sarà sufficiente farsi rilasciare dalla banca un'attestazione di possesso di tutta la documentazione sopra elencata.
Lo scopo di questa norma è quello di sbloccare la mole di crediti fiscali “incagliati” a causa delle incertezze normative sui profili di responsabilità dei cessionari.
In sintesi, chi acquisisce la documentazione sopra elencata è protetto da successive contestazioni, qualora in caso di controllo il credito si rivelasse parzialmente/totalmente non spettante.