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La compensazione fra debiti contributivi e crediti erariali: i dubbi sorti a seguito delle sentenze che negano tale possibilità

Vi informiamo che, secondo alcune sentenze dei tribunali del lavoro, non sarebbe possibile utilizzare i crediti di imposta per pagare, mediante compensazione orizzontale (ex art. 17 d.l.gs. 241/1997) i debiti contributivi.

La compensazione fra debiti contributivi e crediti erariali: i dubbi sorti a seguito delle sentenze che negano tale possibilità

REVISIONE NORMATIVA IN MERITO ALLA C.D. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE 
Ai sensi dell’art. 17 c.1 d.lgs. 241/1997 “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Secondo alcuni uffici dell’INPS le obbligazioni previdenziali non possono essere compensate con crediti d’imposta e, pertanto, procedono al recupero delle stesse o negano il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Tale tesi è stata avallata anche da alcuni giudici del lavoro nelle sentenze:

  •  n.2207 del 19 ottobre 2021 Tribunale di Milano;
  •  n.7823 del 29 dicembre 2022 Tribunale di Milano;

secondo le quali la compensazione può avvenire solo tra debiti e crediti aventi entrambi natura contributiva.
Le soluzioni fornite nelle sentenze destano però notevoli perplessità.

INTERPRETAZIONE DI ASSONIME 
In merito alla problematica emersa a seguito delle due sopracitate sentenze, Assonime si è espressa in un documento pubblicato il 17 febbraio scorso, ritenendo che il riferimento normativo ai “medesimi soggetti”, sia volto semplicemente a riconoscere ai contribuenti la facoltà di pagare le somme dovute a diversi soggetti con un versamento unitario e non faccia riferimento ad una coincidenza “soggettiva” tra la posta debitoria e il credito che si intende utilizzare in compensazione.

Unica eccezione normativa all’applicazione prevista dall’art. 17 è rappresentata dall’art. 17-bis c.8 d.lgs. 241/1997 che esclude la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici, in merito al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.

PREVISIONI NORMATIVE
Già nella legge delega del 23 dicembre 1996 n.62, lo stesso esecutivo prevedeva la possibilità di effettuare versamenti unitari, anche in un’unica soluzione, con eventuale compensazione delle partite attive e passive, anche di diversa natura, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell’ente percettore.
La stessa INPS, con la circolare n.79 del 1998 aveva previsto la possibilità di utilizzare i crediti verso il fisco per coprire il versamento dovuto alle regioni, dei contributi propri come artigiano e parte del debito per DM10.

INDEBITA COMPENSAZIONE DEL CREDITO 
È bene mettere in evidenza che, secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n.101/E del 19 maggio 2000 e ribadito dalla risposta n. 452/E del 27 novembre 2008) in caso di indebito utilizzo di un credito d’imposta, i contribuenti, per sanare la violazione, non devono procedere ad un nuovo versamento delle somme presenti nel modello di versamento, ma devono solamente provvedere a ripristinare la capienza del credito indebitamente utilizzato mediante il suo versamento. Pertanto, è da ritenersi che il debito indicato nella delega di pagamento non risenta della sussistenza del credito d’imposta.
Inoltre, lo strumento oggi utilizzato per prevenire utilizzi impropri dei crediti erariali è rappresentato dalla facoltà esercitata dall’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di permettere i controlli sull’utilizzo del credito. Se all’esito dei controlli il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la stessa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
Il credito di imposta indebitamente utilizzato deve essere recuperato mediante atto di recupero motivato da notificare al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Rimane pertanto il dubbio se, a seguito di questa previsione, i contributi previdenziali effettuati mediante compensazione dei crediti d’imposta possono considerarsi definitivi solo dopo che sono scaduti i termini di accertamento precedentemente indicati.

CONCLUSIONI 
Come ricorda Assonime, diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 101/2000, ris. n. 425/2008) chiariscono che la compensazione operata mediante delega F24 non dovrebbe risentire delle vicende relative alla sussistenza del credito d’imposta; sarà eventualmente l’Agenzia delle Entrate a recuperare il credito, se ritenuto inesistente, attraverso l’atto di recupero del credito tributario (è fatto salvo il caso in cui l’Agenzia delle Entrate abbia, a monte, sospeso la delega di pagamento ai sensi dell’art. 37 commi 49-ter e 49-quater del DL 223/2006).
In ogni caso, appare evidente che i tribunali del lavoro non possono spingersi sino a valutare la bontà o meno del credito erariale utilizzato in compensazione, posto che la giurisdizione in materia appartiene esclusivamente al giudice tributario.

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Alla luce di quanto sopra, si auspica un celere intervento chiarificatore da parte dei competenti uffici.