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Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

La Legge di Bilancio 2023, ha re-introdotto la possibilità, per le società commerciali di assegnare oppure cedere ai soci i beni d’impresa non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa. Si evidenzia che rientrano in tale casistica anche gli immobili locati.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

L’agevolazione, già prevista dalla Legge di Bilancio 2016, prevede una tassazione agevolata delle plusvalenze all’8% e, per le società di comodo, al 10,5%.
Lo scopo dell’agevolazione è quello di permettere ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale e sono spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi. Tale agevolazione è prevista anche per la trasformazione in società semplice di società commerciali che hanno per oggetto esclusivo principale la gestione di questi beni.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 

I beni che possono essere oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono i seguenti:

  • Beni immobili, diversi da quelli indicati all’art. 43 c.2, primo periodo, del Tuir;
  • Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • Beni immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l’esercizio commerciale da parte del possessore (art. 43 c.2, primo periodo, del Tuir);
  • Beni mobili iscritti in pubblici registri utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Le caratteristiche dei beni devono essere verificate nel momento dell’atto di assegnazione e non al momento della delibera che dispone la medesima assegnazione.
Inoltre, ai soci possono essere assegnati contestualmente sia beni non agevolabili che beni agevolabili. Nel caso di assegnazione di beni non agevolabili sarà applicata l’ordinaria tassazione.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le tipologie di società che possono avvalersi del regime fiscale temporaneo sono previste dal comma 100 dell’art. 1 e sono:

  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni.

Inoltre, per effetto dell’equiparazione alle snc e alle sas operata dal comma 3 dell’articolo 5 del Tuir possono usufruire dell’assegnazione agevolata anche le società di armamento e quelle di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali, nonché le società in liquidazione.

Per quanto concerne i soci, questi possono essere sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, ed essere anche non residenti nel territorio dello Stato.

REQUISITI PER USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE 

  • Tutti i soci devono essere iscritti al libro soci (se prescritto) alla data del 30 settembre 2022 o che vi siano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma (entro il 31 gennaio 2023), in virtù del titolo di trasferimento che ha data anteriore al 1° ottobre 2022;
  • Nel caso in cui non sia presente un libro soci perché la società non è tenuta, l’identità dei soci deve essere provata al 30 settembre 2022.

La percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione medesima e non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2022 alla data dell’assegnazione al socio del bene agevolato.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE 

L’imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR n.131/1986).

Per quanto concerne il valore fiscalmente riconosciuto, lo stesso è pari alla differenza tra il costo storico dell’immobile e l’importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti.
In caso di cessione, come per l'assegnazione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, o in alternativa, in base al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA 

L’imposta sostitutiva dovuta dalle società deve essere versata, mediante modello F24, per il 60% entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023.

La Circolare Ministeriale 26/E/2016, le cui indicazioni si ritengono applicabili anche all’assegnazione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, evidenzia che l’esercizio dell’opzione si ritiene perfezionata con l’indicazione in Dichiarazione dei Redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva dovuta. Pertanto, l’omesso o insufficienteversamentodell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata. Se non versata è iscritta al ruolo ed il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

EFFETTI IN CAPO AI SOCI 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, pertanto, chiude qualsiasi debito tributario sia in capo alla società ed in capo al socio. Tale effetto è limitato alla differenza tra i maggiori valori dei beni assegnati ed il loro valore contabile fiscalmente riconosciuto sui cui è stata corrisposta l’imposta sostitutiva prelevata a titolo definitivo. 

Nel caso delle società di capitali l’assegnazione dei beni assumerà rilevanza per il socio come dividendo, se saranno state annullate, riserve di utili oppure in riduzione del costo della partecipazione, se saranno state annullate, riserve di capitale (in caso di annullamento sia di riserve di utili che di capitali il conteggio sarà proporzionale).

Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

IVA 

L’assegnazione di beni ai soci e la cessione agevolata costituiscono cessione di beni e integrano il presupposto oggettivo ai fini dell’applicazione dell’IVA (art. 2 comma 6 DPR n. 633/1972).

La circolare n. 40/E del 13/05/2002 ha inoltre chiarito che tali fattispecie realizzano un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa; pertanto, sono applicabili le norme sull’autoconsumo (art. 2 comma 2 n. 5 DPR n. 633/1972).

L’IVA non è applicata nel caso di assegnazione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19 del DPR n. 633/1972. Parallelamente, rilevano ai fini dell’imposta tutte le assegnazioni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente l’IVA al momento dell’acquisto.

Si precisa che, ai fini della determinazione della base imponibile occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
Ai fini IVA, la trasformazione di una società commerciale in società semplice è assimilabile all’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/1972).

La trasformazione societaria si configura quale operazione fuori campo IVA nel caso in cui la società che si trasforma e quella risultante dalla trasformazione, rivestono la qualifica di soggetto passivo ai fini dell’imposta. Qualora, invece, dalla trasformazione risulti in essere una società semplice di mero godimento di beni (soggetto non rientrante nel campo dell’applicazione dell’IVA), l’operazione assume rilevanza ai fini IVA (art. 4 comma 2 n. 2) DPR 633/1972).

IMPOSTA DI REGISTRO 

Nel caso di assegnazione ovvero di cessione in cui è prevista l’applicazione dell’IVA, per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 TUIR), l’imposta di registro sarà applicata in misura fissa (Euro 200).

Negli altri casi, l’operazione sarà soggetta a imposta proporzionale di registro. L’art 1 comma 104 della Legge di Bilancio 2023 prevede che le aliquote dell’imposta proporzionale di registro (ove applicabili) siano ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali siano applicate in misura fissa.

Eccezione si ha in ipotesi di assegnazione di beni immobili ad uso abitativo, che rientrano nel regime di esenzione IVA, previsto dall’art. 10 comma 1 n. 8-bis DPR 633/1972, per le quali trova applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale.

Tuttavia, in presenza di beni mobili registrati, l’applicazione dell’imposta di registro è in misura fissa crescente in funzione delle caratteristiche del bene (ad esempio un’unità da diporto) e rende inapplicabile per tali categorie di beni la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta proporzionale (Circolare n. 26/E del 01.06.2016).

TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE

Con riferimento alla disciplina della trasformazione in società semplice valgono gli stessi principi sopra enunciati con la precisazione che tutte le riserve di utili in essere nella società trasformanda andranno tassate in quanto considerate distribuite ai soci. Altresì, sulle eventuali riserve in sospensione d’imposta, andrà corrisposta l’imposta sostitutiva del 13%.

La particolarità della trasformazione in società semplice, diversamente dall’assegnazione/cessione, è che permette di mantenere l’holding period di possesso dell’immobile. Per effetto di questa previsione, eventuali plusvalenze che dovessero emergere dalla cessione di immobili detenuti dalla società semplice non saranno tassate, nel caso in cui gli stessi siano detenuti per un periodo di almeno cinque anni in capo alla società trasformata.

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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.