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Proroga scadenze tregua fiscale

Vi segnaliamo che il Decreto “Bollette” (D.L. 34/2023) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 76 del 30/03/2023 ha previsto la proroga di alcune scadenze legate alle sanatorie contenute nella Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). In particolare, gli istituti prorogati sono i seguenti: sanatoria irregolarità formali, ravvedimento speciale e sanatoria delle liti tributarie pendenti.

Proroga scadenze tregua fiscale

REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI 
Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità formali (art.1 cc.166-173 L.197/2022), commesse fino al 31/10/2022, è stato previsto lo slittamento della scadenza, originariamente fissata al 31 marzo 2023, del versamento della prima rata, o rata unica, di quanto dovuto (€ 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni). La nuova scadenza è stata fissata al 31 ottobre 2023. Nel caso di rateizzazione dell’importo, la scadenza della seconda rata rimane fissata al 31 marzo 2024. Si ricorda che per il perfezionamento della regolarizzazione è richiesta anche la rimozione delle irregolarità od omissioni che tuttavia potrà essere effettuata anche successivamente e su invito dell’Agenzia.

RAVVEDIMENTO SPECIALE
Relativamente al ravvedimento speciale (art.1 cc.174-178 L.197/2022) che prevede il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, con riferimento alle violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, il versamento della prima rata, o dell’importo complessivo, se corrisposto in unica soluzione, unitamente alla rimozione dell’irregolarità slitta al 30 settembre 2023. Nel caso si opti per la rateizzazione la scadenza delle rate viene rideterminata come segue: il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

DEFINIZIONE DELLE LITI TRIBUTARIE 
Il Decreto in commento ha ridefinito anche i termini legati alla definizione delle liti pendenti all’01/01/2023 (art.1 cc.186-205 L.197/2022). È stato prorogato al 30 settembre 2023 (precedentemente 30/06/2023) il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda. Entro lo stesso termine del 30/09/2023, occorre procedere al versamento integrale di quanto dovuto, o della prima rata (massimo 20 per importi superiori ad € 1.000). Nel caso di pagamento rateale le scadenze sono rideterminare nel 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023 e, per le successive rate, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno.

Si evidenzia che non è stata prorogata la scadenza per aderire alla cosiddetta rottamazione delle cartelle, per aderire a tale istituto occorrerà pertanto presentare apposita domanda all’Agente della riscossione entro il 30 aprile p.v., si ricorda altresì che è possibile richiedere online il Prospetto informativo che conoscere quali debiti rientrano nella “rottamazione”.
 

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Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.