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Esenzione IVA per i servizi esternalizzati dai fondi di investimento

Segnaliamo che in riferimento all’esternalizzazione (c.d. outsourcing) dei servizi da parte di fondi di investimento e fondi pensione, alcune recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo la Risposta ad interpello n. 269/2023) hanno aperto alla possibilità di considerare alcuni servizi esternalizzati esenti ai fini IVA ex art. 10 co. 1 del DPR n. 633/1972.

Esenzione IVA per i servizi esternalizzati dai fondi di investimento

ESENZIONE IVA PER I SERVIZI ESTERNALIZZATI 

I servizi in outsourcing sono finora sempre stati considerati imponibili ai fini IVA in quanto estranei all’attività propria di gestione dei fondi comuni, la cui esenzione è espressamente prevista dall’art. 10 co. 1 del decreto IVA. Tuttavia, già nella Risposta ad interpello n. 363/2022 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tali servizi sono da considerarsi esenti IVA in quanto riconducibili alla “gestione” di fondi comuni d’investimento.

Con i successivi interpelli 583/2022 e 269/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per individuare il regime IVA applicabile al caso specifico è necessario considerare due parametri:

  •  le caratteristiche oggettive del servizio;
  •  il grado di responsabilità del prestatore del servizio.

CARATTERISTICHE OGGETTIVE DEL SERVIZIO 

Con riguardo alle caratteristiche oggettive del servizio, è necessario accertare la riconducibilità del servizio esternalizzato alla “gestione di fondi comuni di investimento” e verificare che tale servizio formi un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo.

Alcuni servizi, infatti, come l'advisory e la consulenza in materia di investimenti, risultano intrinsecamente connessi e direttamente funzionali alla gestione di fondi, pertanto sono da ritenersi esenti IVA ex art. 10 co. 1 del DPR 633/72.

Altri servizi, invece, come il controllo interno e l'antiriciclaggio, non sono tipici dell’attività di gestione di fondi, bensì comuni a tutti gli intermediari finanziari, pertanto sono da considerarsi imponibili IVA.

GRADO DI RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Con riguardo al grado di responsabilità del prestatore del servizio, è sufficiente ricordare che, secondo la normativa nazionale (art. 33 co. 4 del TUF) e quella comunitaria (Regolamento UE 231/213), le SGR, le SICAV e le SICAF possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi, ferma restando la loro responsabilità nei confronti degli investitori per l’operato dei soggetti delegati.

IMPLICAZIONI DELL'ESENZIONE 

L'eventuale esenzione IVA del servizio in outsourcing comporterebbe:

  •  per il prestatore del servizio la fatturazione in esenzione, con importanti conseguenze sia dal punto di vista contabile che fiscale (su tutte la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti);
  •  per il fondo, un minore costo del servizio esternalizzato con un risparmio pari all’IVA (nella maggior parte dei casi, pari al 22%), dal momento che la stessa sarebbe interamente indetraibile per il fondo.

Ne consegue che, nella valutazione della convenienza economica dell'offerta di servizi, il fondo sarà portato a privilegiare il fornitore che applica l'esenzione IVA.

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Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.