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Le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (rivalutazione e affrancamento)

Riprendendo la nostra newsletter n° 1/2023 (disponibile a questo link), Vi ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto le seguenti opportunità fiscali.

Le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (rivalutazione e affrancamento)

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Con i commi 107-109 è stata disposta la proroga della rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, estendendo l’ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. Viene, inoltre, prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001.
Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2023 al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per avvalersi di questa facoltà è necessario che entro il 15 novembre 2023 si provveda:

  • alla redazione e giuramento della perizia di stima, necessaria solo per le partecipazioni non quotate.
  • al versamento dell’imposta sostitutiva del 16% (o della prima rata, sulle successive due si applicano gli interessi al tasso del 3%).

Sul tema vi ricordiamo anche il nostro Alert n. 1/2023 (disponibile a questo link) al quale vi rimandiamo per una più ampia trattazione.

 

AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE ASSICURATIVE 

Ai sensi dei commi 112 e 113 della Legge di Bilancio 2023 le persone fisiche residenti (non esercenti attività d’impresa) che operano nell’ambito del regime dichiarativo o amministrato, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali, ed i soggetti non residenti in relazione a fondi italiani (se non beneficiano dell’esenzione ex art. 26-quinquies, comma 5, DPR 600/73) ivi incluse le società ed enti non residenti ex articolo 73 comma 1 lettere d) del TUIR possono beneficiare della possibilità di affrancare le quote e le azioni di OICR.

La norma riguarda tutti gli investimenti in OICR, categoria nella quale rientrano fondi comuni di investimento (tra cui gli Etf), Sicav e Sicaf; pertanto, la chance dell’affrancamento riguarda gli OICR mobiliari e immobiliari, aperti e chiusi, italiani ed esteri.
L’esercizio dell’opzione per l’affrancamento passa attraverso un’apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, da effettuare entro il 30 giugno 2023. In assenza di tali rapporti, l’opzione può essere esercitata, direttamente dal contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 novembre 2023).
L’affrancamento delle quote degli OICR consente di assoggettare ad imposta sostitutiva, con l’aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, come segue:

  • dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente;
  • in assenza di intermediari, direttamente dai contribuenti, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 e, pertanto in generale, entro il 30 giugno 2023.

L’opzione per l’affrancamento si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute sia alla data del 31 dicembre 2022 che alla data di esercizio dell’opzione e consente di considerare realizzati, alla data del 31 dicembre 2022, i redditi disciplinati dall’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR, pertanto, in caso di cessione o rimborso di quote o azioni di OICR si assumerà il valore affrancato in luogo del costo al fine di determinare l’ulteriore eventuale reddito tassabile.

Si evidenzia che l’opzione in argomento pare vantaggiosa anche per la rilevanza delle minusvalenze in caso di successiva cessione (compensabili con le plusvalenze quando costituiscono redditi diversi), oltre alla minor aliquota dell’imposta sostitutiva che, essendo al 14%, è ben inferiore alla tassazione del 26% applicata ai redditi di capitale e diversi.
Ad oggi, in assenza di una posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria, non è chiara la possibilità di affrancare le quote o azioni con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest).

Il comma 114 estende la possibilità di affrancare con imposta sostitutiva del 14% anche i maggiori valori relativi alle polizze assicurative del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e ramo V (operazioni di capitalizzazione) con esclusione delle polizze ramo III (unit e index linked). In questo caso l’imposta si applica sulla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. L’affrancamento è possibile solo per i contratti scadenti dopo il 31 dicembre 2024 e, comunque, con vincolo a non riscattare l’assicurazione prima del 1° gennaio 2025.

 

AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI / RISERVE DI UTILI DI FONTE ESTERA

I commi da 87 a 95 della Legge di Bilancio prevedono la possibilità, per i soggetti, titolari di partecipazioni in società estere nell’ambito dello svolgimento di un’attività di impresa, di “sterilizzare” fiscalmente, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utili c.d. “Black list”, consentendone così la distribuzione senza dover applicare la tassazione ordinaria domestica al momento del rimpatrio.

L’opzione può essere esercitata con riferimento agli utili e alle riserve di utili delle società estere direttamente o indirettamente partecipate, come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto a quello in corso al 1° gennaio 2022 (ovvero gli utili/riserve di utili risultanti dal bilancio 2021 se il soggetto adotta l’esercizio coincidente con l’anno solare) e che non siano ancora stati distribuiti al 1° gennaio 2023. L’affrancamento si perfeziona mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 9% degli utili/riserve di utili per i soggetti IRES ovvero al 30% per i soci soggetti all’IRPEF. L’imposta deve essere versata in un’unica soluzione, con esclusione della possibilità di compensazioni orizzontali con altri crediti.

 

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Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.