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L'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2675 contro la coercizione economica

Vi informiamo che il 27 dicembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con l’obiettivo di consentire all’Unione Europea l’adozione di atti in risposta alle misure di coercizione economica esercitate da un paese terzo nei confronti dell’Unione stessa o di uno Stato membro.

Di seguito segnaliamo i principali elementi introdotti dal nuovo Regolamento.

L'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2675 contro la coercizione economica

FINALITA’

L’obiettivo del Regolamento è quello di stabilire norme e procedure che garantiscano la tutela dell’Unione o di uno Stato membro nel caso di coercizione economica esercitata da un paese terzo che, ai sensi dell’articolo 2, si verifica «allorché un paese terzo applica o minaccia di applicare una misura che incide sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire od ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di un particolare atto dell’Unione o di uno Stato membro, interferendo in tal modo nelle legittime scelte sovrane dell’Unione o di uno Stato membro».

Ne consegue che la Commissione Europea ha il potere di esaminare, sia di propria iniziativa, sia sulla base di una richiesta debitamente motivata, qualsiasi misura posta in essere da un paese terzo, al fine di accertarne la natura coercitiva. La Commissione procederà all’esame della misura sulla base delle informazioni raccolte di propria iniziativa o ricevute da uno Stato membro, dal Parlamento Europeo, da operatori economici o sindacati, concludendo il proprio esame entro quattro mesi.

Al termine, la Commissione ha il potere di presentare al Consiglio la proposta per l’adozione di un atto esecutivo che riconosca il carattere coercitivo della misura posta in essere dal paese terzo.

MISURE DI RISPOSTA DELL’UNIONE

L’adozione dell’atto esecutivo permetterà alle Autorità dell’Unione di:

  1. avviare delle consultazioni con il paese terzo, al fine di ottenere la cessazione della coercizione economica;
  2. adottare misure di risposta mediante atti di esecuzione.

La Commissione seleziona appropriate misure di risposta tra quelle elencate nell’Allegato I del Regolamento, significativamente:

  • istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati;
  • introduzione o aumento di restrizioni all’importazione o all’esportazione di merci;
  • introduzione di misure restrittive relative al transito dei beni;
  • restrizioni inerenti al diritto di partecipare alle procedure di gara nel settore degli appalti pubblici;
  • introduzione di misure restrittive sugli scambi di servizi;
  • istituzione di misure che incidono sull’accesso all’Unione di investimenti esteri diretti;
  • imposizione di restrizioni alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale riconosciuti dall’Unione Europea ai cittadini del paese terzo;
  • imposizione di misure restrittive delle attività bancarie, assicurative e altre attività di servizi finanziari;
  • introduzione o incremento delle restrizioni relative all’immissione nel mercato dell’Unione di merci legate a sostanze chimiche o nel settore sanitario e fitosanitario.

Si precisa che le misure di risposta dell’Unione possono essere adottate come misure di applicazione generale, ovvero come misure che si applicano «a determinate persone fisiche o giuridiche che svolgono o potrebbero svolgere le attività che rientrano nell’articolo 207 TFUE e che sono connesse o collegate al governo del paese terzo».

 

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Vi ricordiamo infine che i professionisti del nostro studio, che offrono assistenza in materia di sanzioni internazionali e export control, rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.