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Il tredicesimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia

Vi informiamo che in data 23 febbraio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Tra le diverse novità che emergono dal nuovo pacchetto sanzionatorio, ci preme segnalarVi le seguenti.

Il tredicesimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia

LIMITAZIONI RELATIVE AD INDIVIDUI ED ENTI 

Il Regolamento (UE) 2024/745 designa 106 nuovi individui e 88 nuove entità nei confronti delle quali sono previste restrizioni commerciali. Complessivamente, i pacchetti sanzionatori hanno listato più di 2000 soggetti.

In particolare, gli elenchi aggiornati includono circa 140 soggetti “che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare-industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza della Russia o lo sostengono in altro modo”.

Con l’obiettivo di evitare l’elusione delle restrizioni imposte dall’Unione Europea, i nuovi elenchi includono anche società provenienti da Paesi terzi: Cina, Kazakistan, Turchia, Serbia, Sri Lanka, India, e Thailandia.

 

LIMITAZIONI ALLE MERCI 

Il Regolamento (UE) 2024/745 alimenta le categorie di items soggetti a restrizioni, in particolare con riferimento a:

  • beni e tecnologie che potrebbero potenziare il settore della difesa e sicurezza della Russia (a titolo esemplificativo, veicoli aerei senza pilota – UAV, dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici, macchine utensili e prodotti correlati, prodotti chimici, leghe, composti e altri materiali);
  • beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, con riferimento all’inclusione di trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione.

PAESI PARTNER 

Svizzera, Norvegia e Regno Unito sono stati inseriti nell’elenco dei paesi partner – contenuto nell’Allegato XXXVI del Regolamento 2014/833 – in quanto applicano misure relative all’importazione di prodotti siderurgici equivalenti a quelle adottate dall’UE.
 

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Vi ricordiamo che a partire dal 20 marzo 2024 entrerà in vigore la clausola “No Russia”: gli accordi commerciali dovranno essere aggiornati inserendo un’apposita previsione che vieta per contratto la riesportazione in Russia o per un uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili.
 
Al fine di esportare merci e prodotti in conformità con la disciplina unionale come da ultimo modificata, Vi ricordiamo che non è sufficiente la mera consultazione degli Allegati di cui ai regolamenti europei o di altre black list, ma si ritiene necessario eseguire una circoscritta e specifica attività di due diligence, sia oggettiva che soggettiva.
 
Per tale motivo, i professionisti del nostro studio, che offrono assistenza in materia di export control e sanzioni internazionali, rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.