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Il contratto di avvalimento tecnico-operativo e la sentenza n. 2953/2020 del Consiglio di Stato

Il nostro collega Matteo Piacentini ha pubblicato sul IlSole24ore - sezione Enti Locali e PA un articolo a commento della sentenza n. 2953, 11 maggio 2020, del Consiglio di Stato, il quale chiarisce che la causa di nullità del contratto di avvalimento tecnico/operativo dovuta alla genericità ed indeterminabilità dello stesso non può derivare ex se dalla mancata indicazione della quantità dei mezzi d’opera o del personale dipendente messi a disposizione dalla parte ausiliaria.

Il contratto di avvalimento tecnico-operativo e la sentenza n. 2953/2020 del Consiglio di Stato

In particolare, la società ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria finale ad una procedura ad evidenza pubblica, formulava tra i vari motivi di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 lamentando che il contratto di avvalimento presentato avrebbe dovuto ritenersi invalido per indeterminatezza e genericità dell’oggetto; l’articolo disciplinante l’oggetto del contratto di avvalimento, infatti, si limiterebbe a dire che il trasferimento di competenze sarebbe stato effettuato “mediante la messa a disposizione di un addetto in grado di trasferire tutte le conoscenze e le esperienze oggetto di avvalimento”. In sostanza, era stato previsto che il trasferimento di competenze tecniche sarebbe avvenuto unicamente attraverso gli uffici svolti da un addetto messo a disposizione dalla ausiliaria; dell’addetto in grado di trasferire tutte le conoscenze e le esperienze, però, il contratto non indicava qualifiche o competenze.

Sul punto in Consiglio di Stato richiama innanzitutto la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria che con Sentenza 4 novembre 2016, n. 23 ha statuito che l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. “operativo” “deve essere svolta sulla base delle generali regole sull'ermeneutica contrattuale” e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.).

Il contratto di avvalimento “non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale”.

Link completo all'articolo http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2020-... (per gli abbonati).